1. In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di' una Parte, detta Parte puo' denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositano. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositano. 2. Tale denuncia non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 4 ad un'attivita' che e' stata oggetto di una notifica in attuazione dell'Articolo 4, paragrafo 1, o di una domanda di dibattito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art31 · fonte su Normattiva