Art. 5 (Convenzione)
[1]della portata della Convenzione
[2]Le Parti interessate, su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un'attivita' non prevista dall'Annesso I come attivita' a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi un un meccanismo consultivo, di loro scelta, o di una. commissione d'inchiesta in conformita' con l'Annesso XI,' che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applichera' all'attivita' in questione come se fosse un'attivita' a rischio.
Testo vigente dal 14 marzo 2002
