1. Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali, compresi i provvedimenti per indurre un'azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio di incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che cio' sia limitativo, quelli di cui all'Annesso XV al presente documento. 2. Per quanto riguarda ogni attivita' a rischio, la Parte di origine chiedera' all'operatore di dimostrare il funzionamento in sicurezza dell'attivita' a rischio fornendo informazioni come i dettagli di base del processo, comprese, ma senza che cio' sia limitativo,, un'analisi ed una valutazione come dettagliata nell'Annesso V del presente documento.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art6 · fonte su Normattiva