- Le due Parti promuoveranno la conoscenza reciproca dei loro sistemi educativi attraverso lo scambio di libri e documenti ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni al fine di organizzare scambi di esperti e insegnanti, in particolare nel settore dei corsi tecnici e professionali.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;300~accordo-art4 · fonte su Normattiva