- Le due Parti opereranno per favorire lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse, e l'organizzazione di seminari e simposi.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
