- Le due Parti opereranno per favorire lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse, e l'organizzazione di seminari e simposi.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;300~accordo-art3 · fonte su Normattiva