1. Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato al fine di trasportare per ripetuti viaggi dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico situato sul territorio dell'altra Parte contraente, viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. 2. Nel servizio a navetta il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata sono effettuati a vuoto.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301~accordo-art8 · fonte su Normattiva