1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, e' necessario ottenere l'autorizzazione dalle competenti autorita' delle Parti contraenti. 2. L'autorizzazione e' attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede. 3. La domanda deve indicare la finalita' del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti. 4. L'autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorita' competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301~accordo-art9 · fonte su Normattiva