[1]Articolo II
[2]Il Governo dell'Islanda costituisce, gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi e, in considerazione dei vantaggi speciali che gliene derivano, prende a proprio carico il cinque per cento delle spese reali approvate in favore di questi Servizi.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
