Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: tra gli Stati contraenti 1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione del presente accordo, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Comitato ristretto o al Comitato amministrativo, a seconda dei casi. L'organo cui viene sottoposta la controversia si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al Comitato ristretto o al Comitato amministrativo, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente accordo, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~accordo-art14 · fonte del testo