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1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunita' europee, nonche' dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al Comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al Consiglio di amministrazione e al Comitato ristretto. 2. I membri del Comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
