Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: comunitario 1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari. 2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalita' dei territori in cui si applica la presente convenzione e non puo' essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalita' di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti. 3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso e' soggetto esclusivamente alle disposizioni della presente convenzione e a quelle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art2 · fonte del testo