Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: del diritto al brevetto comunitario 1. Se il brevetto comunitario e' stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione puo' rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto in qualita' di titolare. 2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa puo' rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualita' di contitolare. 3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stati fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o dell'acquisizione del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso. 4. L'introduzione di una domanda giudiziale e' trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domamda giudiziale o ogni altra conclusione della procedura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art23 · fonte del testo