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della prova 1. Se oggetto del brevetto comunitario e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento. 2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art35 · fonte del testo