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di fallimento o procedure analoghe 1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo' essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura e' stata proposta per prima. 2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il paragrafi 1 e' applicabile alla quota del comproprietario.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art41 · fonte del testo