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contrattuali 1. Il brevetto comunitario puo' formare oggetto di licenze, nella sua totalita' o per una sua parte, per la totalita' dei territoti in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva. 2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1. 3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 2 e 3.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art42 · fonte del testo