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obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantita' sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non e' applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art46 · fonte del testo