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di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione Se il brevetto comunitario e' stato limitato ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art54 · fonte del testo