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del pubblico e degli organi ufficiali Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4 e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art65 · fonte del testo