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della procedura 1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un tribunale nazionale diversa da quelle disciplinate dal protocollo sulle controversie e riguardante una domanda di brevetto europeo che puo' condurre al rilascio d'un brevetto comunitario dipende dalla brevettibilita' dell'invenzione, essa puo' essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto comunitario o abbia respinto la domanda di brevetto europeo. Dopo il rilascio del brevetto comunitario si applica il paragrafo 2. 2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorita' giudiziaria nazionale puo' sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando e' stata interposta opposizione o quando e' stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreche' la decisione dell'autorita' giudiziaria dipenda dalla validita' di tale brevetto. Su richiesta di una delle parti, l'autorita' giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art73 · fonte del testo