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di utilita' e certificati di utilita' nazionali 1. Gli articoli 36, 75 e 76 si applicano ai modelli di utilita', ai certificati di utilita' e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi dei diritti conferiti da un brevetto finche' esista un modello di utilita' con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data anteriore di priorita', in tale Stato la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, vige anche per il brevetto comunitario.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art79 · fonte del testo