Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: specifiche relative alle azioni connesse 1. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, un tribunale dei brevetti comunitari investito di un'azione contemplata dall'articolo 15, paragrafo 1 diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validita' del brevetto comunitario sia gia' contestata dinanzi ad un altro tribunale dei brevetti comunitari o dinanzi alla Corte d'appello comune o sia gia' stata interposta opposizione al brevetto comunitario, ovvero sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione del brevetto comunitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti. 2. Se non esistono motivi particolari per proseguire la procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti, al quale sia stata presentata una domanda di annullamento o limitazione di un brevetto comunitario, su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, sospende la procedura quando la validita' del brevetto comunitario sia gia' contestata dinanzi ad un tribunale dei brevetti comunitari o alla Corte d'appello comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-1-art34 · fonte del testo