Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE DEL BREVETTO COMUNITARIO (Protocollo sui privilegi e sulle immunita') Articolo 1 1. I locali della Corte d'appello comune, qui di seguito denominata "Corte", sono inviolabili. 2. Le autorita' di uno Stato in cui la Corte possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del Presidente della Corte o del suo rappresentante. Questo consenso si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive. 3. La notifica nei locali della Corte di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro la Corte non costituisce infrazione dell'inviolabilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art1 · fonte del testo