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1. La Corte beneficia, nel territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte non possono essere censurate.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
