- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte amichevolmente nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. 3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti nominera' un membro del tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualita' di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano ancora state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, la richiesta verra' rivolta al Vice-Presidente della Corte. Ove anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine, vi provvedera' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti Contraenti in eguale misura. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie modalita' procedurali.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art10 · fonte su Normattiva