delle Controversie tra le Parti Contraenti Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione dei presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni dei presente Articolo. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato Terzo quale Presidente. II Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti' Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una. delle Parti Contraenti. 11 Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Testo vigente dal 20 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;177~accordo-art10 · fonte su Normattiva