1 Nell'ambito del loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione. 2 L'esercizio di questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le Parti.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art13 · fonte su Normattiva