[1]Articolo II-74 Diritto all'istruzione

[2]1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facolta' di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La liberta' di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, cosi' come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art74 · fonte su Normattiva