1 Le Parti s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro identita' quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale. 2 Fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o prassi mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze nazionali contro la loro volonta', e proteggono queste persone da ogni azione volta a tale assimilazione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art5 · fonte su Normattiva