1 Le Parti s'impegnano a riconoscere che il diritto alla liberta' di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comporta la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorita' e senza badare a frontiere. Le Parti faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi d'informazione. 2 Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche. 3 Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilita' di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione. 4 Nell'ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302~convenzione-art9 · fonte su Normattiva