[1]Risoluzione delle controversie e arbitrato

[2]1. Ciascuna parte contraente puo' chiedere, attraverso i canali diplomatici, che il consiglio di associazione istituito ai sensi dell'accordo di associazione esamini eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo che non siano state risolte conformemente all'articolo 22. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio d'associazione istituito nel quadro dell'accordo d'associazione agisce da comitato misto. 2. Il consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a dare attuazione alla decisione di cui al paragrafo 2. 4. Qualora non sia possibile risolvere una controversia conformemente al paragrafo 2, su richiesta di una parte contraente essa e' sottoposta a un collegio arbitrale composto di tre arbitri conformemente alla seguente procedura:

  • a)ciascuna parte contraente designa un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte del collegio arbitrale, inviata dall'altra parte contraente attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro dovrebbe essere designato dalle parti contraenti entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti contraenti non ha designato un arbitro o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, un arbitro o arbitri;
  • b)il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) dovrebbe essere essere cittadino di un paese terzo che, al momento della designazione, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle parti contraenti, e funge da presidente del collegio arbitrale;
  • c)il collegio arbitrale fissa di comune accordo il proprio regolamento interno; e
  • d)fatta salva la decisione finale del collegio arbitrale, le spese dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti contraenti. 5. A richiesta di una delle parti contraenti, il collegio arbitrale puo' chiedere all'altra parte contraente di attivare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva dello stesso collegio. 6. Il collegio arbitrale cerca di adottare tutte le decisioni, siano esse provvisorie o definitive, per consenso. Laddove il consenso non sia possibile, il collegio arbitrale adotta le decisioni a maggioranza. 7. Se una delle parti contraenti non si conforma a una decisione del collegio arbitrale adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte contraente inadempiente nel quadro del presente accordo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~art23 · fonte su Normattiva