[1]procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato.

[2]2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR. 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

[3]Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

[4]3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto, a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

[5]4. Il certificato EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del Marocco se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari del Marocco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

[6]5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' o del Marocco sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR. 1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o del Marocco ai sensi dei presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR. 1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Marocco.

[7]In questi casi, il rilascio dei certificati EUR. 1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere consertava per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.

[8]6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR. 1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

[9]Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

[10]7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. sp; 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art18 · fonte su Normattiva