[1]a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1
[2]1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR. i puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a)non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori,.omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b)viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR. 1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
[3]2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e certificato di circolazione EUR. 1, nonche' i motivi della sua richiesta.
[4]3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
[5]4. 1 certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
[6]"RILASCIATO A POSTERIORI"
[7]5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR. l.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
