[1]franche
[2]1. Gli Stati membri e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
[3]2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR. 1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR. 1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
