[1]del protocollo
[2]1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'" non rientrano i prodotti originari di queste zone. sp; 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
