[1]in cui devono essere comunicate le informazioni

[2]1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

[3]2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-5-art8 · fonte su Normattiva