[1]in cui devono essere comunicate le informazioni
[2]1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
[3]2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
