[1]all'obbligo di fornire assistenza

[2]1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio':

  • a)possa pregiudicare la sovranita' del Marocco o di uno Stato membro della Comunita' richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo: o
  • b)possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
  • c)faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero
  • d)implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

[3]2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

[4]3. Se l'assistenza e' rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-5-art9 · fonte su Normattiva