[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sporti vi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Quando i redditi delle attivita' che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercitano personalmente in tale qualita', sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le attivita' dell'artista o dello sportivo sono svolta, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, primo comma. 3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il reddito derivante dalle attivita' indicate nel paragrafo 1 e' esente da imposta nello Stato in cui l'attivita' e' esercitata a condizione che le predette attivita' siano avvolte nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;303~art17 · fonte su Normattiva