[1]PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
[2]Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 1. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cecoslovacchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella fase imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cecoslovacchia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta su richiesta al beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 2. Per quanto concerne la Cecoslovacchia:
- a)Se un Presidente della Cecoslovacchia riceve redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Cecoslovacchia, fatte salve le disposizioni della lettera b, esenta da imposta tali redditi. La Cecoslovacchia puo' tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente, applicare la stessa aliquota che sarebbe stata applicabile se i redditi in Questione non fossero stati esentati.
- b)Nel momento in cui assoggetta ad imposizione i propri residenti, la Cecoslovacchia puo' includere nella base imponibile delle imposte gli elementi di reddito che, in conformita' alle disposizioni degli articoli 10, 12, 16 e 7 della presente Convenzione, sono imponibili anche in Italia. La Cecoslovacchia accorda, sull'ammontare dell'imposta che preleva dai redditi di detto residente, una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione non puo' tuttavia eccedere la frazione dell'imposta cecoslovacca, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai detti elementi di reddito provenienti dall'Italia.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
