[1]ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.

[3]2. Per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Slovenia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Slovenia, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

[4]3. Per quanto concerne la Slovenia:

  • a)Se un residente della Slovenia ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Slovenia ammettera':

[5](a) in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;

[6](b) in detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul patrimonio pagata in Italia.

[7]In nessun caso, tuttavia, tale detrazione potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la detrazione, che e' attribuibile rispettivamente al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

  • b)Qualora, in conformita' con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente siano esenti da imposta in Slovenia, la Slovenia puo', tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti redditi o patrimonio di detto residente, considerare i redditi o il patrimonio esentati.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76~art24 · fonte su Normattiva