[1]DI RIMBORSO
[2]1. Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta, alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo. Esse possono inoltre stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
