Art. 20 (Trattato)
[1]IN VIGORE E DENUNCIA 1. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data nella quale gli Stati contraenti si siano data comunicazione del fatto che gl adempimenti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore sono stati perfezionati. 2. Il presente Trattato si applichera' anche alla esecuzione di richieste avanzate prima della sua entrata in vigore nonche' a quelle avanzate dopo la sua entrata in vigore ma relative a fatti avvenuti prima della medesima. 3. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare il presente Trattato mediante notifica scritta, data in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Melbourne il giorno 28 del mese di ottobre 1988 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AUSTRALIA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 19 agosto 1993
