[1]Entrata in vigore

[2]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199~protocollo-art19 · fonte su Normattiva