sensi del presente Accordo si intendono per collettivita' territoriali: Per quanto concerne l'Italia: le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane ed i Consorzi comunali e provinciali ubicati, anche se solo in parte, entro la fascia frontaliera di 25 chilometri dalla frontiera italo-francese. Per quanto concerne la Francia: la collettivita' territoriale della Corsica, le Regioni, i Dipartimenti, i Comuni ubicati alla frontiera tra i territori delle Parti Contraenti, gli altri Comuni ubicati nei dipartimenti frontalieri, nonche' le associazioni che potranno essere istituite dalle collettivita' precitate.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;303~accordo-art2 · fonte su Normattiva