rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e degli impegni internazionali di ciascuna delle Parti Contraenti e nei limiti delle competenze loro riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale, le collettivita' territoriali potranno concludere accordi ed intese di cooperazione transfrontaliera nei seguenti settori: - lo sviluppo urbano e regionale; - i trasporti e le comunicazioni; - l'energia; - la protezione dell'ambiente; - il trattamento dei rifiuti, la costruzione di collettori delle acque usate e di depuratori; - l'insegnamento e la ricerca scientifica e tecnologia applicata; - la formazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale; - l'igiene e la sanita'; - la cultura e lo sport; - la mutua assistenza in caso di catastrofe e di sinistro; - lo sviluppo economico e sociale; - il miglioramento delle strutture agrarie; - il turismo. La predetta elencazione potra' subire modifiche con apposito scambio di note fra le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;303~accordo-art3 · fonte su Normattiva