Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo
Art. 4
1. La persona collocata alla pari non dovra' avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di eta'. 2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall'autorita' competente del Paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di eta'.
Testo vigente dal 18 giugno 1973
