1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

  • a)quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita' (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa); o
  • b)quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art14 · fonte su Normattiva