Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
- a)quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita' (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa); o
- b)quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
