Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente, se:
- a)l'interessato disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa;
- b)egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell'anno solare. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
