1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente accordo, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la razionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'accordo. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme all'accordo. L'accordo raggiunto sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'accordo. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art24 · fonte su Normattiva