TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE. Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana PREOCCUPATI per l'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, a livello internazionale, e della sua incidenza sull'aumento del tasso di criminalita' in ciascun Paese; CONSAPEVOLI che uno dei canali di distribuzione di tali sostanze e' quello via mare; DESIDERANDO cooperare, mediante un Trattato bilaterale, all'obiettivo mondiale di contrastare tale traffico, integrando cosi' la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la Convenzione di Ginevra del 1958 sul Diritto del Mare; HANNO DECISO di concludere un Trattato sulla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed a tal fine hanno convenuto quanto segue: Articolo 1° Definizioni Ai fini del presente Trattato si intendera':

  • a)- per nave qualsiasi costruzione o galleggiante che operi in acque marittime e che contenga o trasporti cose e/o persone;
  • b)- per nave da guerra una nave, secondo la definizione dell'art. 8›, punto 2., della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958, a cio' autorizzata ed il cui intervento sia coordinato dalle competenti Autorita' nazionali;
  • c)- ai soli effetti previsti dagli articoli 4›, 5› e 6›, le espressioni "vessillo inalberato dalla nave" e "nave battente la bandiera" si riferiscono tanto alla nave che alzi la bandiera del proprio Stato quanto alla nave che, non avendo alcuna bandiera alzata, appartenga ad una persona fisica o giuridica di una delle Parti.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-24;304~trattato-art1 · fonte su Normattiva