[1]Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalita'
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti", convinti della importanza della cooperazione internazionale per prevenire efficacemente e contrastare la criminalita' organizzata e - in particolare - i reati connessi alle sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo; preoccupati riguardo all'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori e del loro uso illegale nonche' riguardo al traffico illegale delle materie prime e delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione; richiamandosi alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione sul Contrasto al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione Internazionale per la Repressione degli Attentati Dinamitardi di matrice terroristica del 12 gennaio 1998; alla Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento al Terrorismo del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato il 5 maggio 1997; tenuto conto della Convenzione ONU contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000; confermando la propria determinazione nel contrasto al terrorismo; determinati ad adottare misure efficaci per combattere la falsificazione e la contraffazione di documenti impiegati per l'immigrazione clandestina, hanno concordato quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Le Parti, in ottemperanza al presente Accordo, alla pertinente legislazione nazionale e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti, cooperano al fine di contrastare la criminalita' organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i precursori e le sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, il terrorismo ed altri reati, inclusa la relativa prevenzione, repressione, investigazione e divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza legale in materia di criminalita' ed estradizione.
Testo vigente dal 8 gennaio 2016
